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Ordinanza — n. 17361/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on extortion conspiracy, citing lack of specific facts and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17361/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific facts regarding the extortion conspiracy and procedural defects. The appellant argued they were merely an intermediary without intent to extort, but the court found this argument repetitive and unsupported by new evidence. Furthermore, the court rejected the claim regarding the absence of threat because the threat was inherent in the demand for restitution, and the issue of the initial trial's threat was already settled.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific facts to reconstruct the case differently or if it raises issues not devolved to the appellate court, as such points have acquired res judicata effect.

Parole chiave

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concorso estorsione intermediario reato mancanza specificità giudicato appello inammissibilità ricorso modificazione architettonica costruzioni non autorizzate divieto di costruzione di diritto pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza
Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rodolfi
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Testo completo

lla Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti il ricorso e la memoria sopravvenuta;considerato che i primi due motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata sotto ilprofilo della sussistenza del concorso nell’estorsione, sostenendosi che il ricorrente si èlimitato a svolgere il ruolo di intermediario in ciò coinvolto dalla vittima del furto, cosìmancando anche il dolo di estorsione- è meramente reiterativo dell’identica questionesviluppata con l’atto di appello e ampiamente affrontata e risolta dalla corte di appello chedalla pagina 2 alla pagina 6 ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che l’imputato nonavesse agito nell’esclusivo interesse della vittima, rendendosi -al contrario- strumentoconsapevole e indispensabile per il conseguimento del profitto da parte degli estortori, cosìfacendo corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale «ai finidell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza evolontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopoperseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario,nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta,risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la solafinalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietàumana» (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 – 01);considerato che, pertanto, i primi due motivi devono ritenersi privi di specificità edinvero diretti ad un’impossibile nuova ricostruzione dei fatti e ad una diversa valutazione delmateriale istruttorio (cfr. per tutte:

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedianche: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico,Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) correttamente apprezzato dai giudici di merito, facendocorretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità;considerato che il terzo motivo d’impugnazione, con il quale si deduce l’assenza diminaccia, non risulta devoluta con l’atto di appello, così che la relativa questione non puòessere sollevata per la prima con il ricorso per cassazione, dovendosi ribadire che «nelgiudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice diprimo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivod'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, haacquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654del 1983 Rv. 163291)» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346);considerato che, comunque, la censura è manifestamente infondata, atteso che laminaccia è insita nella prospettiva di perdere definitivamente il bene ove non vengacorrisposta la somma richiesta per la sua restituzione (cfr. in tal senso, Sez. 6, n. 51949 del20/09/2018, Rodolfi, Rv. 274508 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;considerato che le memorie sopravvenute non influiscono sull’esito decisorio.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI