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Ordinanza — n. 17360/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17360/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17360/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Bruzzese Alessandro;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazioneall’art. 56, comma 3, cod. pen. e vizio di motivazione denunciando la manifesta illogicitàdell’intera sentenza, è inammissibile poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativodella sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nelprovvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressavolontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senzapossibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che, la motivazione della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5, nellequali la Corte sottolinea che l’insieme degli elementi probatori acquisiti consentiva diritenere, con adeguato grado di fondatezza, che l’imputato non avesse volontariamentearrestato lo sviluppo dell’azione criminosa — presupposto essenziale dell’esimente invocata— ma che fosse stato indotto a interromperla da una serie di fattori esterni, quali la reazioneimprevista della vittima e il venir meno della ragionevole prospettiva di portare a compimentoil proposito omicidiario) risulta immune da vizi riconducibili alla nozione di cui all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non emergendo profili di manifesta illogicità,contraddittorietà o carenza argomentativa tali da inficiarne la tenuta logico-giuridica;ritenuto che deve sottolinearsi come sia preclusa al giudice di legittimità la possibilità di unanuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudici dimerito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o unadiversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque diSez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17360/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 56, comma 3, cod. pen. e vizio di motivazione denunciando la manifesta illogicitàdell’intera sentenza, è inammissibile poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativodella sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nelprovvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressavolontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senzapossibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che, la motivazione della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5, nellequali la Corte sottolinea che l’insieme degli elementi probatori acquisiti consentiva diritenere, con adeguato grado di fondatezza, che l’imputato non avesse volontariamentearrestato lo sviluppo dell’azione criminosa — presupposto essenziale dell’esimente invocata— ma che fosse stato indotto a interromperla da una serie di fattori esterni, quali la reazioneimprevista della vittima e il venir meno della ragionevole prospettiva di portare a compimentoil proposito omicidiario) risulta immune da vizi riconducibili alla nozione di cui all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non emergendo profili di manifesta illogicità,contraddittorietà o carenza argomentativa tali da inficiarne la tenuta logico-giuridica;ritenuto che deve sottolinearsi come sia preclusa al giudice di legittimità la possibilità di unanuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudici dimerito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o unadiversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque diSez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa sospensione dell'istruzione abbandono del procedimento penale inattività successiva alla sospensione permesso di promuovere un procedimento penale tentata coazione
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la Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Bruzzese Alessandro;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazioneall’art. 56, comma 3, cod. pen. e vizio di motivazione denunciando la manifesta illogicitàdell’intera sentenza, è inammissibile poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativodella sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nelprovvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressavolontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senzapossibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che, la motivazione della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5, nellequali la Corte sottolinea che l’insieme degli elementi probatori acquisiti consentiva diritenere, con adeguato grado di fondatezza, che l’imputato non avesse volontariamentearrestato lo sviluppo dell’azione criminosa — presupposto essenziale dell’esimente invocata— ma che fosse stato indotto a interromperla da una serie di fattori esterni, quali la reazioneimprevista della vittima e il venir meno della ragionevole prospettiva di portare a compimentoil proposito omicidiario) risulta immune da vizi riconducibili alla nozione di cui all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non emergendo profili di manifesta illogicità,contraddittorietà o carenza argomentativa tali da inficiarne la tenuta logico-giuridica;ritenuto che deve sottolinearsi come sia preclusa al giudice di legittimità la possibilità di unanuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudici dimerito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o unadiversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque diSez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, n.18521 del 11/01/2017,dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702);che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente indicato tutti i plurimi elementi difatto confermativi sulla base dei quali può con certezza affermarsi l’esclusione dell’esimentedi cui all’art. 56, comma 3, cod. pen. (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5, ove la Corteribadisce, ulteriormente, che, essendosi l’imputato determinato ad interrompere l’azionediretta alla commissione delle truffe unicamente per il timore di essere scoperto ovvero perla sopravvenuta convinzione di non poter, a causa di fattori esterni, proseguire nellacondotta, non è configurabile un’ipotesi di desistenza attiva, risultando invece integrato ilreato di tentata truffa ex artt. 56-640 cod. pen.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI