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Ordinanza — n. 17357/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17357/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal and failed to provide the specific, argumentative critique required for this stage of proceedings. Consequently, the court refused to re-evaluate the lower court's findings on liability, mitigating circumstances, or procedural issues without substantive new legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must contain specific, argumentative critiques of the lower court's decision; mere repetition of appellate arguments renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique procedural inadmissibility Italian Supreme Court c.p.p. appeal court costs and fine minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B.
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese,Rv.
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni
269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv.
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O.
51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv.271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.250362-01;
Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani
Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv.
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Testo completo

orte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Wassim Hami;rilevato che con il primo, secondo, terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce laricorrenza del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allaaffermazione di responsabilità quanto al capo 1) 3) e 4) della rubrica non sono consentitiperché fondati su allegazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che le argomentazioni proposte dalla difesa, tra l’altro del tutto reiterative dei motivi diappello e già per ciò solo inammissibili (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan,Rv. 276062-01, in motivazione;

Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2,n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese,Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01) si caratterizzano, dunque, come una rilettura delmerito non consentita in questa sede (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv.271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.250362-01;

Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01) a fronte di unamotivazione della Corte di appello, ampia ed argomentata, con la quale il ricorrente non siconfronta effettivamente (pag. 7 e segg, con particolare riferimento al tema delle sommarieinformazioni testimoniali di alcune delle persone offese, presenza di un traduttore econtestazione delle stesse, in correlazione al principio di tassatività delle nullità e regime diutilizzabilità conseguente al rito abbreviato, nonché quanto alla ricostruzione delle condotteascritte, caratterizzate da particolare aggressività anche per l’uso di armi, ed infine quantoalle caratteristiche del danneggiamento imputato ed elementi di prova acquisiti incorrelazione al rito prescelto );che non consentito perché del tutto reiterativo si deve ritenere anche il quinto motivo diricorso in ordine alla mancata concessione della c.d. attenuante costituzionale, atteso che ilricorrente si limita a sostenere una propria lettura alternativa quanto agli elementi richiamatidalla Corte di appello perché ritenuti più cnvincenti a fronte di una motivazione del tutto privadi aporie sul punto (pag. 9 quanto alla realizzazione della condotta mediante minacciacompiuta con armi);rilevato che con il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta il regime diconcessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimitàperché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle giàdedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (pag. 8 quanto alla giàvalutata situazione di marginalità sociale, in assenza di modestia del danno) in assenza diarbitrio o irragionevolezza della decisione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI