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Ordinanza — n. 17356/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation suspension revocation for manipulative behavior.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17356/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance revoked the probationary placement due to the appellant's manipulative conduct from the start of the measure. The court rejected the claim of insufficient reasoning, finding the Tribunal adequately explained why the revocation took effect retroactively.

Regesto Legislator

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Art. 94 d.p.r. 309/1990; The revocation of a probationary measure based on manipulative behavior is valid if the tribunal provides adequate reasoning, and the court cannot substitute its own assessment of the facts or require a different temporal effect than what the lower court justified.

Parole chiave

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probation suspension revocation manipulative behavior retroactive effect inadmissible appeal court costs and fine misura terapeutica revoca del gratuito patrocinio ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 94 d.p.r. 309/1990
art. 94 d.p.r. 309/1990

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

. SORVEGLIANZA di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza diSalerno ha ratificato il provvedimento di sospensione del Magistrato di sorveglianza e, perl’effetto, ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso adAlessandra Cuomo ex art. 94 d.p.r. 309/1990 con effetto ex tunc;Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione con riferimento allarevoca della misura con effetto ex tunc;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale diSorveglianza, facendo riferimento alle circostanze emerse in ordine al comportamentotenuto dalla ricorrente sin dall’inizio dell’esecuzione della misura e come questa si sia sin dasubito dimostrata “manipolativa”, ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamentodella revoca della misura e di come l’effetto della stessa dovesse necessariamentedecorrere dall’inizio dell’esecuzione della stessa;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI