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Ordinanza — n. 17355/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against recidivism exclusion and sentencing quantification as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17355/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for recidivism and sentencing. The appellant argued for the exclusion of recidivism and challenged the penalty calculation, but the court found these claims manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals challenging the non-exclusion of recidivism or the quantification of the penalty are inadmissible if the first-instance judgment provides adequate reasoning for the exercise of judicial discretion.

Parole chiave

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recidivism exclusion penalty quantification inadmissible appeal judicial discretion Cassation procedure violazioni della legge sulle armi recidiva nell'infrazione sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
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Testo completo

a Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, ha confermato lasentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 29 gennaio 2024 nei confronti diEmanuele Tricarico in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 697 cod. pen., 23, comma 3,110/1975, 2 e 7 l. 895/1967;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla mancata esclusione della recidiva e alla quantificazione della pena;Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sonomanifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, pure condividendo gli argomentiesposti dal giudice di primo grado, con il riferimento alla gravità del reato e ai reati ancherecentemente commessi dal ricorrente ha esposto le ragioni poste a fondamento dellaritenuta dimostrazione di maggiore pericolosità che giustificano la ritenuta sussistenza dellarecidiva, nonché, quanto alla determinazione, con il riferimento all’errore in cui è incorso ilgiudice nella individuazione del reato più grave e pertanto della pena base in misura inferioreal minimo edittale, ha dato adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stessoriconosciuto nella determinazione della pena e tale conclusione, logica e coerente, e non èsindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818- 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI