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Ordinanza — n. 17354/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal continuation requiring unified criminal intent from first act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17354/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a continuous criminal design linking multiple property crimes to his mafia association participation. The court rejected this, ruling that a unified criminal intent must be traceable from the initial act of joining the criminal organization, not merely from the shared context of the crimes.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The continuation between an associative crime and final crimes requires the agent to have had a unitary representation of the different violating conducts from the moment of the first act, specifically the entry into the criminal organization.

Parole chiave

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criminal continuation mafia association unified criminal design Art. 81 code of criminal procedure inadmissible appeal criminal intent associative crime organizzazione criminale

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
LE di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che il Tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato larichiesta di Domenico De Caro di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fattioggetto delle sentenze emesse:
art. 81 cod. pen
LE di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che il Tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato larichiesta di Domenico De Caro di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen.
art. 74 d.p.r. 309/1990
dalla Corte di appello di Bari il 13 ottobre 2021,irrevocabile il 26 febbraio 2022, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.p.r. 309/1990,commesso dal novembre 2013 e fino al dicembre 2014, nonché di altri reati contro ilpatrimonio, tra cui estorsioni e furti aggravati ex art.
artt. 416-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.1, n.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano
Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, Zampaglione
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

LE di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che il Tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato larichiesta di Domenico De Caro di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fattioggetto delle sentenze emesse:

1) dalla Corte di appello di Bari il 13 ottobre 2021,irrevocabile il 26 febbraio 2022, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.p.r. 309/1990,commesso dal novembre 2013 e fino al dicembre 2014, nonché di altri reati contro ilpatrimonio, tra cui estorsioni e furti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. penn;

2) dalla Corte diappello di Bari il 17 giugno 2022, irrevocabile il 29 gennaio 2023, in relazione al reato di cuiagli artt. 416-bis cod. pen., commesso dal 2005 e permanente sino al 31 maggio 2012; 3)dalla Corte di appello di Bari il 15 ottobre 2015, irrevocabile il 25 ottobre 2016, in relazioneedue ipotesi di reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni;Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta l 16 aprile 2026 sidenunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen.evidenziando che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente e correttamenteconsiderato che i fatti oggetto delle sentenze si inseriscono nel medesimo contesto criminalein cui era inserito il ricorrente e che il collegamento tra i reati emergerebbe dalla lettura dellesentenze di merito;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato, cioè nel caso di specie dall’inizio della partecipazione all’associazione mafiosa,risalente all’anno 2005, e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al più, emergeche i reati sono inseriti nel medesimo contesto criminale (cfr.

Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01) ciò considerato che con riferimento allacontinuazione tra il reato associativo e i reati fine quello che rileva è che il singolo il soggettoagente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dalmomento ideativo della prima cioè, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si èdeterminato a fare ingresso nel sodalizio per cui «è configurabile la continuazione tra il reatodi partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi sianostati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nelsodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento dellacostituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01;

Sez. 6,n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica della sussistenzadel medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all'atto della costituzione del sodalizioSez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, Zampaglione, Rv. 277914 – 01; Sez. 5, n. 54509del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014,Amato, Rv. 259481 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sonomanifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura chenon è consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI