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Ordinanza — n. 17353/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentence substitution denial due to manifestly unfounded arguments and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17353/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments regarding the denial of sentence substitution were manifestly unfounded. The appellant challenged the appellate court's decision to confirm the original conviction and refuse sentence substitution based on the number of counterfeit titles and the defendant's conduct. The court held that the appellate judge correctly exercised discretionary power by referencing prior precedents and thus the appeal lacked legal merit.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded arguments or lacking legal grounds are inadmissible, and the appellant bears the cost of proceedings.

Parole chiave

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sentence substitution denial appeal inadmissibility manifestly unfounded discretionary power counterfeit titles costs of proceedings Corte di Cassazione sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
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Testo completo

dita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in sede dirinvio, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Roma del 13 novembre2023 ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di OrlandoRilevato che con il ricorso, in due motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena e alla determinazione dellastessa;Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sonomanifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, con il riferimento ai moltepliciprecedenti penali, ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento del diniego dellasostituzione della pena e, comunque, richiamando il numero dei titoli contraffatti e lemodalità della condotta, ha reso conto del corretto esercizio del potere discrezionalericonosciuto al giudice penale nella determinazione della pena e tale conclusione, apparelogica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI