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Ordinanza — n. 17352/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17352/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17352/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza diGenova ha ratificato il provvedimento di sospensione del Magistrato di Sorveglianza diGenova e ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a MatteoRinaldi;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 47-ter ord. pen. con riferimento al mancato approfondimento quantoall’identità del soggetto che avrebbe commesso le violazioni poste a fondamento dellarevoca del beneficio, ciò in quanto il Tribunale avrebbe omesso di procedere ai necessariapprofondimenti circa l’identificazione effettuata dal brigadiere dei Carabinieri;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale diSorveglianza, facendo specifico e puntuale riferimento all’annotazione dei Carabinieri hadato conto di avere proceduto a un’attenta valutazione incidentale circa l’esistenza econsistenza della violazione commessa, ha dato adeguato conto delle ragioni poste afondamento della revoca della misura e la motivazione sul punto, coerente e logica, non puòessere oggetto di una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede, ciòanche quanto all’identificazione effettuata dal brigadiere che è criticata nel ricorso conargomenti ipotetici sui quali il Tribunale si è già espresso;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv 280601;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17352/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza diGenova ha ratificato il provvedimento di sospensione del Magistrato di Sorveglianza diGenova e ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a MatteoRinaldi;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 47-ter ord. pen. con riferimento al mancato approfondimento quantoall’identità del soggetto che avrebbe commesso le violazioni poste a fondamento dellarevoca del beneficio, ciò in quanto il Tribunale avrebbe omesso di procedere ai necessariapprofondimenti circa l’identificazione effettuata dal brigadiere dei Carabinieri;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale diSorveglianza, facendo specifico e puntuale riferimento all’annotazione dei Carabinieri hadato conto di avere proceduto a un’attenta valutazione incidentale circa l’esistenza econsistenza della violazione commessa, ha dato adeguato conto delle ragioni poste afondamento della revoca della misura e la motivazione sul punto, coerente e logica, non puòessere oggetto di una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede, ciòanche quanto all’identificazione effettuata dal brigadiere che è criticata nel ricorso conargomenti ipotetici sui quali il Tribunale si è già espresso;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv 280601;

Parole chiave

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revoca del permesso di dimora motivo della detenzione controllo periodico della detenzione scarcerazione denuncia spontanea motivi soggettivi successivi alla fuga
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Testo completo

025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza diGenova ha ratificato il provvedimento di sospensione del Magistrato di Sorveglianza diGenova e ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a MatteoRinaldi;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 47-ter ord. pen. con riferimento al mancato approfondimento quantoall’identità del soggetto che avrebbe commesso le violazioni poste a fondamento dellarevoca del beneficio, ciò in quanto il Tribunale avrebbe omesso di procedere ai necessariapprofondimenti circa l’identificazione effettuata dal brigadiere dei Carabinieri;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale diSorveglianza, facendo specifico e puntuale riferimento all’annotazione dei Carabinieri hadato conto di avere proceduto a un’attenta valutazione incidentale circa l’esistenza econsistenza della violazione commessa, ha dato adeguato conto delle ragioni poste afondamento della revoca della misura e la motivazione sul punto, coerente e logica, non puòessere oggetto di una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede, ciòanche quanto all’identificazione effettuata dal brigadiere che è criticata nel ricorso conargomenti ipotetici sui quali il Tribunale si è già espresso;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI