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Ordinanza — n. 17351/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentence for illegal employment of undocumented workers as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17351/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the second-instance conviction for illegal employment of undocumented workers inadmissible. The appellant argued for a sentence reduction based on mitigating circumstances and lack of prior convictions, but the court found the lower court's reasoning logical and within its discretionary power. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 22, comma 12, comma 12-bis, lett. a) d.lgs. 286/1998; Appeals challenging the exercise of sentencing discretion or alleging minor deviations from statutory minimums are inadmissible if the lower court's reasoning remains logical, coherent, and grounded in recognized mitigating factors.

Parole chiave

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illegal employment undocumented workers sentencing discretion Italian law inadmissible appeal Cassazione mitigating circumstances penalty d.lgs 286 1998 immigration infrazioni alla legge sugli stranieri soggiorno illegale immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

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Art. 22, comma 12, comma 12-bis, lett. a) d.lgs. 286 del 1998

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
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Testo completo

d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato iil 2 maggio 2024 nei confronti diChunsheng Jin, in relazione al reato di cui all’art. 22, comma 12, comma12-bis, lett.

a) d.lgs.286 del 1998;Rilevato che con il ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla determinazione della pena;Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sonomanifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, rinviando alla motivazione sul puntodel giudice di primo grado e con lo specifico riferimento al numero dei cittadini extra unitariprivi di permesso di soggiorno impiegati, al comportamento processuale tenuto e al fatto chesono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e che la pena base si discosta disolo quattro mesi dal minimo edittale previsto dalla norma, ha dato adeguato contodell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione dellapena e che tale conclusione, che pure tiene conto della incensuratezza e della condottacollaborativa tenuta, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede(Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI