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Ordinanza — n. 17340/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appellate court's sentence reduction based on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17340/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce the sentence from seven years to five years and six months. The appellant argued that the reasoning was contradictory by imposing a harsher penalty than co-defendants while excluding premeditation, but the court found no logical flaw. The court ruled that sentencing involves a discretionary global evaluation of statutory factors under Article 133 of the Penal Code, which is reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The determination of the sanction involves a discretionary global evaluation of circumstances, which is immune from cassation review unless based on mere arbitrium or illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion global evaluation mitigating circumstances aggravating factors cassation review contradictory reasoning Article 133 Penal Code gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 52 D.Lgs. n. 196/03
art. 133 cod. pen
art. 52 D.Lgs. n. 196/03
ART. 52 D.LGS.196/03
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Testo completo

orso presentato dal difensore di XXXXXXXXXXXXXXXX avverso lasentenza con cui in data 17.9.2025 la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma dellasentenza in data 9.11.2022 del G.u.p. del Tribunale di Alessandria di condanna dell’imputatoper il reato di tentato omicidio aggravato, ha rideterminato la pena, previo giudizio diprevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, in cinque anni e sei mesi direclusione;Premesso che il processo è pervenuto alla Corte d’appello di Torino dopo dueannullamenti della Corte di cassazione, l’ultimo dei quali escludeva la premeditazione erinviava al giudice d’appello per la sola rideterminazione della pena;Tenuto conto che in sede di rinvio la Corte territoriale ha rivisto il giudizio dibilanciamento delle circostanze e ha stabilito la prevalenza delle attenuanti generiche,valorizzando l’atteggiamento collaborativo dell’imputato, la sussistenza di un unicoprecedente nonché la non particolare rilevanza dell’aggravante residua, ma riconoscendouna diminuzione di pena inferiore alla massima estensione possibile, essenzialmente per lagravità del fatto e per il ruolo ricoperto dal ricorrente rispetto ai coimputati che giustifica –secondo i giudici d’appello – una differenziazione della pena a suo discapito;Rilevato che il ricorso avversa tale conclusione con la denuncia della contraddittorietàdella motivazione, sia nella parte in cui determina per XXXXXXXXX una pena finalesuperiore rispetto ai coimputati sia nella parte in cui riafferma la gravità del fatto nonostantel’avvenuta esclusione della premeditazione;Osservato, a tal proposito, che le statuizioni relative alla determinazione del trattamentosanzionatorio per effetto dell’applicazione di circostanze implicano una valutazionediscrezionale tipica del giudizio di merito e, quindi, sfuggono al sindacato di legittimitàqualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette dasufficiente motivazione;Ritenuto che nel caso di specie la Corte d’appello abbia dato adeguatamente conto deicriteri adottati per la quantificazione in concreto della pena e che la circostanza che abbiaapprezzato elementi di segno contrario non determina una contraddittorietà dellamotivazione nella parte in cui stabilisce la maggiore rilevanza di alcuni di essi sugli altri, inquanto la determinazione del trattamento sanzionatorio implica sempre una valutazioneglobale degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., il cui esito è incensurabile ove sianoindicati i parametri utilizzati per la decisione e siano enunciate le ragioni poste a fondamentodella scelta della misura della pena;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.