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Ordinanza — n. 17338/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against murder conviction citing lack of new arguments and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17338/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay all associated legal costs. The appellant's arguments regarding the factual qualification of the crime and the denial of mitigating circumstances were found to be merely repetitive of issues already rejected by the lower courts. Furthermore, the challenge to the non-pecuniary damage assessment was deemed generic and lacking specific criticism, failing to meet the threshold for review.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals must present new grounds or specific criticisms; repetitive arguments or generic challenges to factual assessments do not justify admissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments rejection mitigating circumstances denial non-pecuniary damage assessment procedural defects in appeal assenza di caso di rigore motivazione inadeguata delle censure costituzionali circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 52 D.Lgs. n. 196/03
art. 62-bis cod. pen
art. 52 D.Lgs. n. 196/03
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri
Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace
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Testo completo

aminato il ricorso presentato dal difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso la sentenza con cui in data 20.5.2025 la Corte d’appello di Reggio Calabria haconfermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Locri in data 24.6.2024 di condanna allapena di otto anni e venti giorni di reclusione per i reati di tentato omicidio aggravato e portoingiustificato di arma;Lette, altresì, la memoria presentata dal difensore dell’imputato in data 24.1.2026 e lamemoria presentata dal difensore della parte civile costituita in data 26.1.2026, che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese processuali;Rilevato che il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censurasulla qualificazione giuridica del fatto, già adeguatamente disattesi dal giudice di merito, e sirisolve essenzialmente nella sollecitazione di una rilettura, preclusa al giudice di legittimità,degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata per il tramite dell’adozione diparametri diversi di valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibilio dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito;Rilevato che il secondo motivo di ricorso riguarda il diniego delle circostanze attenuantigeneriche, che è stato adeguatamente fondato dai giudici di merito sulla considerazionedelle preoccupanti modalità del fatto e della non ravvisabilità nel comportamentodell’imputato di alcun segno di resipiscenza e che l’impugnazione avversa, però, mediante lariproposizione dei medesimi argomenti già disattesi dalla Corte d’appello e la evidenziazionedella incensuratezza di XXXXXXXX, la quale ultima tuttavia non è da sola sufficiente ai finidel riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. (Sez. 4, n. 32872dell’8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01;

Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv.270986 – 01);Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso è da considerarsi manifestamenteinfondato, in quanto censura la quantificazione del danno non patrimoniale, ma in modogenerico e privo di critica specifica delle argomentazioni poste a base della decisioneimpugnata;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, daliquidarsi nella misura stimata equa di complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile costituita, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.