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Sentenza — n. 17336/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls first-instance conviction for contravention due to expiration of five-year prescription period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17336/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a first-instance conviction for a contravention without remanding the case. The defense argued that the five-year prescription period had expired before the judgment was issued, citing specific articles of the Penal Code. The court agreed, ruling that the crime was extinguished by prescription and that this legal issue did not require factual re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 1; Art. 161, comma 1; Art. 650 cod. pen.; Art. 129, comma 1 cod. proc. pen.: The expiration of the prescription period extinguishes the criminal action, warranting the annulment of a conviction without remand when the issue concerns only the application of non-punishment declarations.

Parole chiave

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criminal prescription period annulment without remand contravention penalty extinction of criminal action Cassation procedure rules intervenuta prescrizione mantenimento della carcerazione preventiva condotta precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 1 cod. pen.
Art. 161, comma 1 cod. pen.
Art. 650 cod. pen.
Art. 129, comma 1 cod. proc. pen.
art. 650 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 9288 del 20/1/2014
Sez. 1, n. 9288 del 20/1/2014,Armato, Rv.
Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007
259788 – 01; Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, dep.
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Testo completo

riadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOPremesso che con ordinanza del 7.10.2025 la Corte d’appello di Reggio Calabria haproceduto alla riqualificazione come ricorso per cassazione dell’atto di appello proposto indata 2.9.2020 dal difensore di Domenico Fiume avverso la sentenza in data 13.1.2020 delTribunale di Reggio Calabria di condanna alla pena di 150 euro di ammenda per il reato dicui all’art. 650 cod. pen. e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte;Rilevato che con la predetta impugnazione il difensore ha dedotto anche la prescrizione delreato intervenuta prima della emissione della sentenza di primo grado;Ritenuto che si tratti di censura fondata, in quanto i termini massimi di prescrizione di cinqueanni, previsti dal combinato disposto degli artt. 157, comma 1 e 161, comma 1, cod. pen. perla contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. commessa il 3.12.2014, sono decorsi, inassenza di cause di sospensione, il 3.12.2019, prima della sentenza di condanna di primogrado;Ritenuto, quindi, che, a quanto sopra osservato, consegua l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata per intervenuta prescrizione, trattandosi di questione inerenteall'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1,cod. proc. pen., che non comporta la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni dimerito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 1, n. 9288 del 20/1/2014,Armato, Rv. 259788 – 01; Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, dep. 2008, Cassa, Rv. 238467 –01); P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI