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Ordinanza — n. 17333/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to valid withdrawal of the appeal under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17333/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant validly submitted a declaration of withdrawal on December 12, 2025. The appellant had previously challenged a supervision court order rejecting a request for social service testing, but later withdrew the cassation appeal. The court ruled that such a withdrawal extinguishes the procedural relationship immediately, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 589, comma 2, cod. proc. pen.; A valid declaration of withdrawal of a cassation appeal by the appellant immediately extinguishes the procedural relationship and results in the immediate res judicata of the lower court's decision.

Parole chiave

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withdrawal of appeal cassation inadmissibility criminal procedure code res judicata procedural extinction supervision court social service testing ritiro dell'atto procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 589, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
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Testo completo

vverso l'ordinanza del 03/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOVisto il ricorso proposto da Saad Mohamed Badawy Mohamed avverso l’ordinanza concui in data 3.7.2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato una istanza diaffidamento in prova al servizio sociale;Rilevato che in data 12.12.2025 il ricorrente ha fatto pervenire in cancelleria unadichiarazione di rinuncia all’impugnazione, che è da ritenersi validamente proposta ai sensidell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen.;Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia alricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativodell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui conseguel'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione diinammissibilità dell'impugnazione" (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv.266821 – 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa al caso; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI