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Ordinanza — n. 17330/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to valid waiver by defense counsel with special power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17330/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense counsel, holding a special power of attorney, submitted a formal waiver of the appeal. The defense argued for a stay of execution of the sentence, but the procedural act of withdrawal extinguished the legal relationship immediately. Consequently, the Court ruled that the appeal is barred and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A waiver of a cassation appeal validly proposed by defense counsel with special power of attorney determines the immediate extinction of the procedural relationship and the instant res judicata of the judgment upon the declaration of inadmissibility.

Parole chiave

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waiver of appeal special power of attorney procedural extinction res judicata cassation inadmissibility court costs defense counsel ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 52 D.Lgs. n. 196/03
art. 52 D.Lgs. n. 196/03
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito
Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv.
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso
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Testo completo

so proposto dal difensore di XXXXXXXXXXXXXXXX avversol’ordinanza con cui in data 26.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato unaistanza di differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare;Rilevato che in data 11.2.2026 il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, hafatto pervenire in cancelleria una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione;Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia alricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativodell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui conseguel'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione diinammissibilità dell'impugnazione" (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv.266821 – 01);Aggiunto, a tal proposito, che è efficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazionesottoscritto dal solo difensore munito di procura speciale, da considerarsi legittimato adesprimere la volontà dell’interessato di non avvalersi più degli effetti già derivati dall’atto diimpugnazione proposto (cfr. Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 – 01;Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 – 01).Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa al caso;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.