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Ordinanza — n. 17328/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against surveillance court refusal of alternative measures due to inadequate motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17328/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Messina Surveillance Court failed to properly evaluate a favorable European Prisoner Evaluation Unit report and lacked sufficient reasoning for rejecting alternative measures. The court found the lower court's decision adequately motivated by citing the nature of the crimes, prior record, recent domestic violence history, and lack of personal evolution, thus rejecting the claim of inadequate motivation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 52 D.Lgs. 196/03: The surveillance judge is not bound by external opinions but must specifically motivate any deviation; a refusal based on factual assessment of the offender's situation and lack of positive evolution is valid if logically explained.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Surveillance Court Alternative Measures Duty of Motivation Inadmissible Appeal European Prisoner Evaluation Domestic Violence History domicilio anteriore

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 52 D.Lgs. 196/03
art. 52 D.Lgs. n. 196/03
ART. 52 D.LGS.196/03
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Testo completo

rso proposto dal difensore di XXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanzacon cui in data 24.9.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha rigettato un’istanza diammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o delladetenzione domiciliare;Rilevato che il ricorso lamenta innanzitutto la omessa valutazione della relazioneUEPE, che si era espresso in termini favorevoli al condannato, e la insufficiente motivazionedel provvedimento impugnato circa la prevalenza di altre ragioni sugli elementi positiviemergenti dalla predetta relazione;Osservato, a tal proposito, che il giudice di sorveglianza non è vincolato al parereespresso da altri organi che intervengono nel procedimento, fermo restando il dovere dispecifica motivazione nel caso in cui venga disatteso un parere, quale esplicazione delgenerale obbligo di motivazione e di esternazione delle ragioni logiche che rendanoConsiderato che, nel caso di specie, la motivazione del rigetto della richiesta delcondannato è del tutto adeguata e fa riferimento a diversi aspetti problematici rinvenibili nellasua situazione, quali: la natura e le modalità dei fatti per cui deve espiare la pena; iprecedenti penali; il recente processo per violenze domestiche, in cui il ricorrente è statoassolto per remissione di querela e mancanza di prova dell’abitualità della condotta, maemergendo comunque dalla sentenza che lo ha definito la sussistenza del fatto storico delleviolenze nei confronti della convivente; il carattere sostanzialmente neutro delle condizionifamiliari e della condizione lavorativa; l’assenza di condotte sintomatiche di una positivaevoluzione della personalità del condannato;Evidenziato, inoltre, quanto alla censura di mancata considerazione della richiestasubordinata di detenzione domiciliare, che il Tribunale di sorveglianza ha giudicatoragionevolmente ostativa alla concessione della detta misura la circostanza che non sipossa collocare il condannato nel domicilio della convivente verso cui ha avutorecentemente atteggiamenti violenti;Ritenuto, quindi, che il ricorso si risolva, in definitiva, nella prospettazione, nonconsentita in sede di legittimità, di una lettura alternativa degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata;Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.