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Ordinanza — n. 17327/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court order rejecting alternative measures due to inadequate motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17327/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The surveillance court rejected alternative measures citing the convict's history of abuse, fraud, and lack of remorse, which the court found adequately motivated. The appellant's argument that the decision contradicted the U.E.P.E. report was rejected as an impermissible re-reading of facts in a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.s.; Art. 52 D.Lgs. 196/03: The surveillance judge is not bound by opinions of other organs but must specifically motivate any deviation, and appeals based on alternative fact readings are inadmissible.

Parole chiave

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surveillance court alternative measures inadmissible appeal duty of motivation legitimacy proceeding attitudine all'integrazione motivi di rigore riesame della curatela

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.s.
Art. 52 D.Lgs. 196/03
art. 52 D.Lgs. n. 196/03
ART. 52 D.LGS.196/03
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Testo completo

so proposto dal difensore diXXXXXXXXXXXXXXX avversol’ordinanza con cui in data 24.9.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha rigettatoun’istanza di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio socialeo della detenzione domiciliare;Rilevato che il ricorso, in definitiva, lamenta una distonia tra le conclusioni cui è giunto ilTribunale di sorveglianza e le conclusioni dell’Uepe e della Procura generale;Osservato, a tal proposito, che il giudice di sorveglianza non è vincolato ai pareriespressi da altri organi che intervengono nel procedimento, fermo restando il dovere dispecifica motivazione nel caso in cui venga disatteso un parere, quale esplicazione delgenerale obbligo di motivazione e di esternazione delle ragioni logiche che rendanoConsiderato che, nel caso di specie, la motivazione del rigetto della richiesta delcondannato è del tutto adeguata e fa riferimento a diversi aspetti problematici rinvenibili nellasua situazione (la condanna per maltrattamenti protrattisi per quattro anni, le recentidenunce per truffa, la mancata percezione del disvalore e la minimizzazione delle condotteper come segnalate dallo stesso Uepe, la precaria condizione lavorativa, la mancanza diogni iniziativa risarcitoria, l’assenza di sintomi di positiva evoluzione della personalità delcondannato);Ritenuto che, dal canto suo, il ricorso si risolva essenzialmente nella prospettazione,non consentita in sede di legittimità, di una lettura alternativa degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata;Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.