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Ordinanza — n. 17326/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17326/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17326/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ntenza del 14/04/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso presentato dal difensore di Giuliano GENNA avverso la sentenzacon cui in data 14.4.2025 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza delTribunale di Agrigento in data 11.1.2024 di condanna alla pena di un mese di arresto e 100euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 110, 678 cod. pen.;Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto sollecita, in modo nonconsentito in sede di legittimità, una rilettura degli elementi posti a fondamento delladecisione impugnata, mediante l’adozione di nuovi parametri diversi di ricostruzione espiegazione dei fatti, immotivatamente indicati dal ricorrente come dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito;Evidenziato, inoltre, che anche la censura relativa al rigetto della richiesta di revoca delsequestro di beni non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, quanto invece diistanza al giudice dell’esecuzione, atteso che la competenza a provvedere sulla confisca delbene sequestrato, in mancanza di una decisione da parte del giudice di cognizione,appartiene al giudice dell'esecuzione che, nella ipotesi di conferma della sentenzaimpugnata da parte del giudice di appello, va individuato, ai sensi dell'art. 665, commasecondo cod. proc. pen, nel giudice di primo grado (Sez. 1, n. 34627 del 22/5/2013,Pascarella, Rv. 257179 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17326/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 678 cod. pen.;Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto sollecita, in modo nonconsentito in sede di legittimità, una rilettura degli elementi posti a fondamento delladecisione impugnata, mediante l’adozione di nuovi parametri diversi di ricostruzione espiegazione dei fatti, immotivatamente indicati dal ricorrente come dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito;Evidenziato, inoltre, che anche la censura relativa al rigetto della richiesta di revoca delsequestro di beni non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, quanto invece diistanza al giudice dell’esecuzione, atteso che la competenza a provvedere sulla confisca delbene sequestrato, in mancanza di una decisione da parte del giudice di cognizione,appartiene al giudice dell'esecuzione che, nella ipotesi di conferma della sentenzaimpugnata da parte del giudice di appello, va individuato, ai sensi dell'art. 665, commasecondo cod. proc. pen, nel giudice di primo grado (Sez. 1, n. 34627 del 22/5/2013,Pascarella, Rv. 257179 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza azione di rivendicazione nel pignoramento sottrazione di cose sequestrate
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Testo completo

ntenza del 14/04/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso presentato dal difensore di Giuliano GENNA avverso la sentenzacon cui in data 14.4.2025 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza delTribunale di Agrigento in data 11.1.2024 di condanna alla pena di un mese di arresto e 100euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 110, 678 cod. pen.;Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto sollecita, in modo nonconsentito in sede di legittimità, una rilettura degli elementi posti a fondamento delladecisione impugnata, mediante l’adozione di nuovi parametri diversi di ricostruzione espiegazione dei fatti, immotivatamente indicati dal ricorrente come dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito;Evidenziato, inoltre, che anche la censura relativa al rigetto della richiesta di revoca delsequestro di beni non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, quanto invece diistanza al giudice dell’esecuzione, atteso che la competenza a provvedere sulla confisca delbene sequestrato, in mancanza di una decisione da parte del giudice di cognizione,appartiene al giudice dell'esecuzione che, nella ipotesi di conferma della sentenzaimpugnata da parte del giudice di appello, va individuato, ai sensi dell'art. 665, commasecondo cod. proc. pen, nel giudice di primo grado (Sez. 1, n. 34627 del 22/5/2013,Pascarella, Rv. 257179 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI