Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness regarding abuse of weapons sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the request to reduce the sentence for abuse of weapons. The appellant argued for non-punishment or leniency based on the minor nature of the offense, while the lower court emphasized the dangerousness of the weapons, the nocturnal timing, and the defendant's criminal history. The court upheld the lower court's reasoning, noting that the appeal merely repeated arguments without refuting the established facts or legal principles regarding the defendant's personality and the specific circumstances of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 4, comma 3, L. n. 110/1975: The appeal is inadmissible if it merely repeats lower court arguments without refuting the factual basis for denying leniency or non-punishment, as the court must consider the weapon's dimensions, the modus operandi, and the offender's criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
enza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Matteo Rizzuto avverso la sentenza con cui indata 16.4.2025 la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di condannain data 24.4.2024 del Tribunale di Palermo, ha rideterminato la pena in tre mesi di arresto e500 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975;Evidenziato che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento almancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e,comunque, alla mancata concessione dell’attenuante della lieve entità del fatto di cui all’art.4, comma terzo, L. n. 110 del 1975;Rilevato, a tal proposito, che la Corte d’appello abbia congruamente motivato il diniego dientrambe le richieste del difensore dell’imputato, richiamando le caratteristiche dei duecoltelli portati dall’imputato (di considerevole lunghezza), le deplorevoli modalità del fatto(commesso di notte e in violazione delle prescrizioni imposte nel periodo dell’emergenza daCovid-19), i precedenti dell’imputato (tra cui, diverse rapine e comunque reati commessi conuso di minaccia o violenza);Evidenziato che, in tal modo, la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui, in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti agiustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fattola presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizionegativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242 - 01) edeve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche ditutte le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolaresignificato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 5038 dell’8/11/2024, dep. 2025,C., Rv. 287554 - 01);Considerato, inoltre, che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieveentità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.(Sez. 1, n. 20575 del 20/5/2025, Pesce, Rv. 288112 – 01;
Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019,Papia, Rv. 275242 - 02);Osservato che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso silimita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo d’appello, senzaconfutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado;Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifestainfondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 – 01), con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI