Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17314/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution judge's rejection of drug crime consolidation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17314/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The execution judge rejected the convicted person's request to consolidate two drug-related offenses into one. The court found the judge's reasoning sufficient, noting the lack of proven drug dependency and that the crimes were autonomous acts rather than a single criminal plan. Consequently, the appeal was declared inadmissible for merely repeating arguments already decided against the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The execution judge's rejection of a request to consolidate crimes based on lack of proven dependency and autonomous nature of acts is valid if the decision is reasoned and not contradicted by new evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution judge crime consolidation drug dependency inadmissible appeal autonomous acts criminal plan procedural exhaustion dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52 D.Lgs. n. 196/03
art. 52 D.Lgs. n. 196/03
ART. 52 D.LGS.196/03
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o dal difensore di XXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza concui in data 6.10.2025 il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggetto di duesentenze di condanna irrevocabili;Premesso che con la originaria istanza il condannato aveva sostenuto che i due reati diresistenza a pubblico ufficiale, posti in essere a Brindisi a distanza di due mesi l’unodall’altro, fossero unificati dall’essere stati commessi per evitare di farsi trovare in possessodi stupefacenti e privo di patente di guida;Rilevato che, a tal proposito, il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza, in quanto,a parte la omogeneità dei reati, non risulta provato lo stato di tossicodipendenza (attestatofino al 2017, mentre i reati sono staticommessi nel 2020) e le motivazioni addotte dalcondannato sono sintomatiche piuttosto di una proclività a delinquere e di una scelta di vita(si tratta di autonome deliberazioni per occasionali controlli non preventivabili) anziché di unoriginario disegno criminoso;Ritenuto che si tratti di motivazione adeguata, avversata dal ricorso per il tramite delreiterato richiamo alla omogeneità dei reati, alla contiguità cronologica e all’identità dimovente, ma senza arrivare a confutare la sostanza del provvedimento reiettivo del giudicedell’esecuzione, ovvero che i fatti concreti evocano una sistematica dedizione al delitto ecostituiscono invece manifestazione di una personalità insensibile ai controlli e al rispettodelle regole;Considerato, quindi, che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto si limita ariproporre pedissequamente le questioni già decise sfavorevolmente dalla ordinanzaimpugnata, in difetto di elementi diversi che possano invalidare la precedente decisione;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.