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Ordinanza — n. 17308/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for seeking alternative fact readings in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17308/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's lawyer argued for a re-evaluation of factual elements, but the court noted this constituted an impermissible request for an alternative reading of facts during a cassation review. Consequently, the court rejected the request because it sought to challenge the decision on grounds not permitted by law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The court must reject appeals that merely request a re-evaluation of facts or an alternative reading of established elements, as cassation is limited to legal errors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility alternative fact reading legal error requirement re-evaluation of facts court costs and fine procedure di ricorso motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

ntenza del 27/02/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Gabriele Pedico avverso la sentenza con cui indata 27.2.2025 la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunaledi Trani in data 25.1.2023 di condanna alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per ilreato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;Rilevato che il ricorso è meramente rivalutativo e sollecita essenzialmente, in modo nonconsentito in sede di legittimità, una lettura alternativa degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata, reiterando doglianze già adeguatamente disattesedalla Corte d’appello;Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto permotivi non consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI