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Ordinanza — n. 17306/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming untranslated Chinese verdict, citing official deposit certificate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17306/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Laijuan Ye's appeal inadmissible regarding the alleged lack of Chinese translation for the penalty verdict. Although the appellant argued the verdict was not translated, the court noted an official deposit certificate confirming the translated document was filed on May 5, 2025, well before the September 11, 2025 appeal deadline. Consequently, the court rejected the claim as unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998; An appeal challenging the non-translation of a foreign-language verdict is inadmissible when an official deposit certificate proves the translated version was filed prior to the appeal deadline.

Parole chiave

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Italian immigration law foreign language translation Cassazione inadmissibility official deposit certificate penalty verdict enforcement diritto di traduzione memoria illeggibile barriera linguistica

Disposizioni normative citate

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Art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998
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Testo completo

del 04/04/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso presentato dal difensore di Laijuan YE avverso la sentenza con cuiin data 4.4.2025 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale dimulta per il reato di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998;Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto lamenta l’omessatraduzione in lingua cinese della sentenza, in calce alla quale tuttavia è riportatal’attestazione di cancelleria del deposito in data 5.5.2025 appunto della sentenza tradotta(laddove il ricorso per cassazione è dell’11.9.2025);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI