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Ordinanza — n. 17305/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court upheld execution judge's rejection of continued offense claim due to excessive time gap.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17305/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's decision to reject the request for treating multiple crimes as a single continued offense. The defense argued for a unified criminal plan despite a fifteen-year span between offenses, but the court found the temporal distance too significant to establish such unity. Consequently, the court ruled that the execution judge correctly applied the principle requiring a complete factual verification before excluding a continued offense.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The unity of a criminal plan may be excluded based on a single factual element, provided the judge has adequately verified the indicators of continuity in their reasoning.

Parole chiave

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continued offense criminal unity temporal gap execution judge inadmissible appeal riduzione della pena unità sotto il profilo della prescrizione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli
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Testo completo

1973avverso l'ordinanza del 15/09/2025 del TRIBUNALE di Pescaradato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Silvana Di Rocco avverso l’ordinanza concui in data 15.9.2025 il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggetto di ottosentenze o decreti penali di condanna irrevocabili;Premesso che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza essenzialmente inconsiderazione dell’ampio arco temporale (sia in generale, sia all’interno dei due gruppi presiin considerazione) di commissione dei reati, che rende recessivo il dato della parzialeomogeneità delle condotte, peraltro intervallate da periodi di detenzione;Rilevato che il ricorso è sostanzialmente rivalutativo, perché richiama gli elementiritenuti generalmente sintomatici della medesimezza del disegno criminoso e ne proponeuna lettura alternativa rispetto a quella già data dal giudice dell’esecuzione, il quale li hadisattesi adeguatamente, ritenendoli insuscettibili di dimostrare la riconducibilità di tutti imolteplici reati ad un’originaria programmazione unitaria;Considerato, in particolare, che è privo di fondamento e non si confronta con ilprovvedimento impugnato il rilievo secondo cui la valutazione della distanza cronologica tra ireati avrebbe carattere apodittico, perché non tiene conto che l’arco temporale dicommissione gli illeciti è invece esteso oltre i quindici anni;Ritenuto, pertanto, che l’ordinanza abbia fatto corretta e motivata applicazione delprincipio secondo cui, in tema di reato continuato, l'unitarietà del disegno criminoso puòessere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudicedia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenzadegli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (da ultimo, Sez. 4, n.39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 - 01);Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI