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Ordinanza — n. 17304/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific comparison with the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17304/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was overly generic and failed to specifically address the contested judgment. The appellant argued regarding the attribution of criminal responsibility, yet the court noted the appeal did not confront the lower court's detailed reasoning on both the elements of the crime and the sentencing treatment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 365, comma 1, c.p.p.: An appeal must be specific and confront the contested judgment; generic complaints lacking a precise comparison with the reasoning of the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specific comparison criminal responsibility procedural costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, c.p.p.
Art. 365, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

sentenza del 26/09/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Fabrizio Sanfilippo avverso la sentenza con cuiin data 26.9.2025 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale diPalermo in data 11.12.2024 di condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per ilreato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione apparentein relazione alla affermazione della responsabilità di Sanfilippo per il reato a lui ascritto, è deltutto generico e non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata, che ha invecespecificamente argomentato sia in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato,sia in ordine al trattamento sanzionatorio;Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato suuna critica indeterminata del provvedimento impugnato, con la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI