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Ordinanza — n. 17302/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for carrying a dangerous knife, rejecting non-punishment claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17302/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for carrying a dangerous knife. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the knife's lethal characteristics precluded this defense. Consequently, the appeal was rejected as it merely proposed an alternative factual reading without addressing the established legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 4, comma 2, L. n. 110/1975: The court rejects a claim of non-punishment for particular triviality when the object carried possesses lethal characteristics that exclude the hypothesis of slight gravity.

Parole chiave

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carrying dangerous weapon non-punishment claim particular triviality criminal appeal inadmissibility lethal characteristics revoca del brevetto notificazione viziata impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
110 del 1975;Evidenziato che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento almancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.
Art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975
Maria Capua Vetere di condanna alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 eurodi ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975;Evidenziato che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento almancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.
Art. 4, comma 3, L. n. 110 del 1975
Maria Capua Vetere di condanna alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 eurodi ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma 2, L.
art. 131-bis cod. pen
110 del 1975;Evidenziato che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento almancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20575 del 20/5/2025, Pesce
pen.(Sez. 1, n. 20575 del 20/5/2025, Pesce, Rv.
Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia
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Testo completo

a sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Antonio Bova avverso la sentenza con cui indata 16.6.2025 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 12.3.2024 delTribunale di S. Maria Capua Vetere di condanna alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 eurodi ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975;Evidenziato che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento almancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;Rilevato, a tal proposito, che la Corte d’appello abbia invece congruamente motivato ildiniego del motivo d’appello, richiamando le caratteristiche dell’oggetto portato in pubblico,ovvero un coltello a serramanico avente una lama appuntita della lunghezza di diecicentimetri, sulla base delle quali caratteristiche ha escluso anche l’ipotesi della lieve entità dicui al comma 3 dell’art. 4 L. 110 del 1975;Considerato, peraltro, che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieveentità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.(Sez. 1, n. 20575 del 20/5/2025, Pesce, Rv. 288112 – 01;

Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019,Papia, Rv. 275242 - 02);Osservato che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorsoripropone pedissequamente le censure già dedotte come motivo d’appello, senza confutarespecificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado, salvo che per laassai opinabile affermazione secondo cui il coltello a serramanico dovrebbe invececonsiderarsi come “lo strumento avente minore pericolosità”;Ritenuto, pertanto, che il ricorso, in definitiva, si limita a proporre, mediante l'autonomaadozione di parametri diversi di valutazione dei fatti, una lettura alternativa degli elementiposti a fondamento della decisione impugnata, che non è consentita in sede di legittimità;Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI