Italian court dismisses appeal against parole alternative measure denial due to insufficient grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The lower court rejected the inmate's request for alternative measures based on his drug convictions, prior revocations, and the unfitness of his brother as a guarantor. The appellate court ruled that the appellant's request merely sought a re-evaluation of these established facts without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 176 c.p.p.: An appeal challenging a decision on alternative measures is inadmissible if it merely requests a different assessment of the same factual elements already considered by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
7avverso l'ordinanza del 24/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Concetto Salvatore Di Raimondo avversol’ordinanza con cui in data 24.9.2025 il Tribunale di sorvaglianza di Catania ha rigettato unaistanza del detenuto di concessione della misura alternativa della semilibertà;Rilevato che l’istanza è stata rigettata sulla base dei seguenti elementi evidenziati daigiudici della sorveglianza:
1) Di Raimondo annovera numerose condanne per stupefacenti;2) ha già subito due revoche della misura alternativa dell’affidamento in prova nel 2013 e nel2021;
3) il fratello, che è disponibile ad assumerlo, è pregiudicato e ha un dipendente su duepregiudicato per stupefacenti;
4) il contratto che viene offerto al condannato è a tempodeterminato e scade a dicembre del 2025, mentre il fine pena è fissato al 2028;Ritenuto che si tratti di motivazione del tutto adeguata, che il ricorso avversasollecitando inammissibilmente non più che una valutazione alternativa degli elementi difatto posti a base della decisione impugnata;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quantoproposto per motivi non consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI