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Ordinanza — n. 17299/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fine for illegal knife carrying due to unsupported arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17299/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Michele Superbo inadmissible regarding a €1,000 fine for illegal knife carrying. The lower court had correctly rejected generic mitigating circumstances and dismissed the defendant's argument that the weapon was not used, noting it was a serrated knife. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 4 L. n. 110/1975; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, such as generic claims regarding the relevance of the offense or irrelevant arguments concerning the non-use of a weapon in cases of mere illegal carrying.

Parole chiave

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illegal knife carrying serrated weapon inadmissible appeal generic mitigating circumstances penalty fund fine minaccia non comprovata crimine di aggressione tentata lesione personale semplice

Disposizioni normative citate

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Art. 4 L. n. 110 del 1975
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

enza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di Pistoiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Michele Superbo avverso la sentenza in data25.2.2025 del Tribunale di Pistoia di condanna alla pena di 1.000 euro di ammenda per ilreato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975;Rilevato che l’unico motivo di ricorso formula censure manifestamente infondate circa ladeterminazione del trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, che la sentenza impugnata ha invece negato conmotivazione congrua ed esaustiva;Considerato, in particolare, che il ricorrente adduce genericamente, da un lato, la scarsarilevanza del fatto, che in realtà il tribunale ha espressamente escluso, valorizzando inveceche il porto illecito si riferisse ad un coltello a serramanico, e, dall’altro, che l’imputato nonaveva comunque utilizzato o minacciato di utilizzare il coltello, ma così introducendo unargomento del tutto inconferente rispetto alla contestazione di mero porto dell’arma;Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI