Cassation court dismisses appeal as mere repetition of previously rejected request regarding continuous crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated a request already rejected in 2019 without presenting new facts or arguments. The appellant argued that new elements existed in prior judgments and recent case law, but the court found these points were not genuinely new. Consequently, the court applied the principle of preclusion under Article 666 of the Code of Criminal Procedure to dismiss the filing and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. proc. pen.; The principle of preclusion bars the reiteration of requests already rejected unless new facts or issues are introduced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
erso l'ordinanza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Pasquale Giordano avverso l’ordinanzacon cui in data 10.6.2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha dichiarato inammissibile un’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato aireati oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili;Premesso che il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza inquanto mera reiterazione di precedente istanza di uguale tenore rigettata nel 2019 e maiimpugnata, evidenziando, in particolare, che non potessero considerarsi elementi nuovi ledichiarazioni di un collaboratore di giustizia, tratte però proprio da una delle sentenze relativeai reati da porre in continuazione, e un orientamento giurisprudenziale espresso da Sez. 1,n. 36726 del 2024, che tuttavia richiama precedenti di legittimità risalenti al 2013;Considerato che, in questo modo, l’ordinanza abbia fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui, in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc.pen., nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza checostituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allostato degli atti che non opera solo quando vengano dedotti fatti o questioni che non hannoformato oggetto della precedente decisione (da ultimo, Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep.2025, D., Rv. 287553 - 01), dovendosi considerare come tali quelli non precedentementepresi in considerazione (Sez. 1, n. 36005 del 14/6/2011, Branda, Rv. 250785 – 01;
Sez. 3, n.6051 del 27/9/2016, dep. 2017, Barone, Rv. 268834 – 01);Rilevato che il ricorso si limita a reiterare i medesimi motivi già adeguatamente disattesidal giudice dell’esecuzione, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimentoimpugnato e, soprattutto, senza spiegare per quali ragioni debbano considerarsi elementinuovi mai presi in considerazione le dichiarazioni contenute in una delle sentenze giàesaminata nel 2019 e un orientamento di legittimità che risale a diversi anni prima delprovvedimento emesso nel 2019;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI