Supreme Court dismisses appeal against probation revocation for theft, citing lack of illogicality in trial court's motivated decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The trial court revoked probation due to a theft of pyrotechnic material, noting the absence of a victim's complaint did not negate the severity of the act. The Court ruled that the lower tribunal's decision was not illogical or contradictory, merely reflecting a different interpretation of the factual elements, which is not permissible in a review of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 660 c.p.p.; Art. 661 c.p.p.: The appeal against a probation revocation decision is inadmissible if the challenged ruling lacks illogicality or contradiction, as the Supreme Court cannot substitute its own assessment of the facts for that of the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ordinanza del 26/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Costantin Bairam avverso l’ordinanza con cuiin data 26.8.2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha disposto la revocadell’affidamento in prova al servizio sociale con efficacia ex nunc;Tenuto conto che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, in presenza diun comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità deltribunale di sorveglianza, il quale ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli conmotivazione adeguata;Rilevato che nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha disposto la revocadell’affidamento in prova per avere Bairam commesso un furto di materiale pirotecnico,ritenuto grave, nonostante la mancanza di querela della persona offesa, in quanto posto inessere immediatamente dopo l’inizio dell’esecuzione della misura;Considerato che il ricorso è interamente versato in fatto, perché richiama il difetto di querela,la circostanza che il reato sia rimasto allo stadio del tentativo, le scuse dell’affidato e ilperdono del derubato, la mancanza di una relazione Uepe sul punto, la riferibilità della penaespianda a reati risalenti nel tempo;Ritenuto che, in assenza di illogicità o contradditorietà della motivazione del Tribunale disorveglianza, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto censura lamotivazione essenzialmente per il tramite di una diversa lettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata, in modo non consentito in sede di legittimità;Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI