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Ordinanza — n. 17252/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being personally filed instead of submitted by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17252/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner, Giovanbattista Nobile, filed the document personally rather than through a qualified defense attorney. Under the modified Criminal Procedure Code, appeals against supervision tribunal orders must be signed by lawyers registered in the special register to avoid rejection. Consequently, the court ordered the petitioner to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A criminal appeal against supervision tribunal orders must be submitted by a defense attorney registered in the special register; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special defense register personal filing prohibition Criminal Procedure Code procedural costs award istruzione giudiziaria controllo periodico della detenzione vigilanza dell'autorità competente

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
272010 – 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613,comma 1, cod.
Art. 571, cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

ordinanza del 26/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquilaudita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTORilevato che, avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila del26.8.2025, Giovanbattista Nobile ha proposto ricorso per cassazione personalmente;Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento nonpuò essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agliartt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto,a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione(Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613,comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI