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Ordinanza — n. 17245/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation and improper fact re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17245/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court ignored evidence regarding the non-cohabitation of specified subjects and failed to consider the duty of care in weapon custody. The court rejected these claims, noting the appeal lacked motivation and improperly sought to re-evaluate facts through alternative parameters, which is forbidden in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis L. n. 110 del 1975; The cassation appeal is inadmissible if it fails to demonstrate a violation of law or if it attempts to re-evaluate facts through alternative parameters not permitted in proceedings of legitimacy.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation re-evaluation of facts duty of care weapon non-cohabitation requirement reati contro la famiglia porto abusivo di armi protezione dell'unione coniugale

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis L. n. 110 del 1975

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
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Testo completo

la sentenza del 13/01/2025 del TRIBUNALE di Palmidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato l’atto di appello – riqualificato come ricorso per cassazione – del difensore diGiuseppe Monterosso avverso la sentenza del Tribunale di Palmi in data 13.1.2025 diassoluzione dal reato di cui all’art. 20-bis L. n. 110 del 1975 per la particolare tenuità delfatto;Letta, altresì, la memoria del difensore dell’imputato, trasmessa il 18.1.2026;Rilevato che con l’atto di impugnazione si censura che il giudice di merito, per un verso,non abbia preso in considerazione la documentazione da cui risultava che con l’imputatonon convivessero i soggetti indicati dal comma 1 dell’art. 20-bis L. n. 110 del 1975 e che, peraltro verso, non abbia comunque tenuto conto che Monterosso aveva adempiuto all’obbligodi custodire l’arma con cautela;Ritenuto, quanto alla prima doglianza, che l’impugnazione non si confronti con lamotivazione della sentenza, nella quale il Tribunale valorizza la circostanza che non sia statadimostrata la perizia nell’utilizzo delle armi della moglie convivente dell’imputato e, quindi,riconduce la donna alla categoria – prevista dal comma 1 dell’art. 20-bis L. n. 110 del 1975 –delle “persone imperite nel maneggio”, per impedire alle quali l’impossessamento delle armideve adottarsi ogni cautela nella relativa custodia;Ritenuto, quanto alla seconda doglianza, che essa si articoli essenzialmente per iltramite di obiezioni in punto di fatto e si risolva quindi nella sollecitazione della letturaalternativa, non consentita in sede di legittimità, degli elementi posti a fondamento delladecisione impugnata tramite l'autonoma adozione di parametri diversi di valutazione dei fatti,indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitàesplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020,dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01);Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI