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Ordinanza — n. 17193/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns only motivation, not substantive legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17193/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint was a lack of motivation regarding the requalification of conduct. The applicant argued that the lower court failed to reclassify the behavior under Article 73, Paragraph 5 of the relevant decree, despite meeting the prerequisites. The court rejected this since such complaints must address substantive issues like legal qualification or penalty legality, not merely the reasoning behind the decision.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A cassation appeal against a preliminary investigation judge's decision is inadmissible if it concerns only the motivation of the ruling, as it must instead address substantive grounds such as legal qualification or penalty legality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation complaint preliminary investigation judge legal qualification error substantive vs procedural grounds motivi di cassazione motivazione sufficiente motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La doglianza, infatti, attiene al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
1.Premesso che con sentenza del 31/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia applicava a Francesco Cozzolino - ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- la pena di 3 anni di reclusione e 12mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
art. 444 cod. proc. pen
1.Premesso che con sentenza del 31/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia applicava a Francesco Cozzolino - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a NAPOLI il 06/07/2004 avverso la sentenza del 31/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Premesso che con sentenza del 31/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia applicava a Francesco Cozzolino - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 3 anni di reclusione e 12mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il difetto di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi del comma 5 dell'art. 73 citato, pur ricorrendone i presupposti.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3.1. La doglianza, infatti, attiene al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto La possibile riqualificazione della condotta nell'ipotesi di lieve entità, invero non contenuta nell'accordo sanzionatorio poi raggiunto.

5. Considerato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M