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Ordinanza — n. 17190/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to prior agreement on sentencing under Art. 599-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17190/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities. The appellant, Luigi Fusco, had previously agreed to the sentencing reduction in the appellate court under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that any subsequent complaints regarding the application of Article 129 were implicitly waived by this prior agreement.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When parties agree on the sentencing measure under Article 599-bis, any subsequent appeal challenging the application of Article 129 is inadmissible as the appellant has implicitly renounced those grounds.

Parole chiave

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Article 599-bis sentencing agreement inadmissible appeal implicit waiver Code of Criminal Procedure motivi di cassazione rinuncia alla motivazione sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Premesso che con sentenza del 9/6/2025 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Luigi Fusco con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata a data 14/11/2024.
Art. 610 cod. proc. pen.
Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la mancanza di motivazione quanto alla possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 9/6/2025 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Luigi Fusco con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata a data 14/11/2024.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la mancanza di motivazione quanto alla possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: FUSCO LUIGI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/08/1986 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 9/6/2025 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Luigi Fusco con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata a data 14/11/2024.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la mancanza di motivazione quanto alla possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

4. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.1. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 4.2.

Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

5. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede.

6. Considerato, di seguito, che il ricorrente deve condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M