Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's formal renunciation of the legal challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally renounced the legal challenge via a specific act. Although the lower court had imposed a sentence and the defense raised issues regarding lack of motivation and misclassification of conduct, the appellant's lawyer subsequently withdrew the appeal. Consequently, the court ruled that the procedural defect of renunciation rendered the appeal void, ordering the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the appellant renounces the challenge, thereby depriving the court of jurisdiction to examine the merits of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato a GALLARATE il 27/06/1992 avverso la sentenza del 01/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIO udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 1°/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio applicava a Gianluca Iannella - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 3 anni, 10 mesi di reclusione e 8.400 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., oltre che la mancata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. citato.
3. Rilevato che con atto depositato il 2/12/2025 l'Avv. Alberto Arrigoni, procuratore speciale dello Iannella (come da procura allegata), dichiarava di rinunciare all'impugnazione.
3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissib P.Q.MIl FUMI ari Santis