Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds and failure to challenge confiscation properly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged the preliminary judge's sentencing and the confiscation of funds, arguing a lack of specific reasoning regarding non-punishment and the source of the money. The court rejected these claims because the appeal did not cite the specific statutory grounds required for cassation under Article 448 and failed to address the factual basis for the confiscation order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 240 c.p.; Art. 85-bis, D.P.R. 309/1990: A cassation appeal against a decision under Article 444 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if it does not rely on the specific grounds enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, and fails to substantiate factual challenges to measures like confiscation.
Parole chiave
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a VOGHERA il 15/09/1963 avverso la sentenza del 11/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza dell'11/11/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia applicava a Pietro Carlino - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 14mila euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 81 cpv., 648 cod. pen.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, in primo luogo censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; di seguito, è contestata l'avvenuta confisca del denaro in sequestro, priva della motivazione, invero necessaria in quanto non compresa nel negozio processuale.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3.1. La prima doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie. 3.2.
Con riguardo alla confisca, poi, la sentenza impugnata ha evidenziato che la stessa doveva esser disposta non già ai sensi dell'art. 240 cod. pen., quale profitto del reato, ma a norma dell'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, ossia per sproporzione, sottolineando che l'imputato non aveva saputo spiegare in modo convincente quale fosse la provenienza della relativa somma. Il ricorso, peraltro, non indica alcun argomento a riguardo, né afferma che il Giudice avrebbe omesso di valutare eventuali argomenti offerti dall'imputato per giustificare altrimenti la disponibilità del denaro.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. -4 P.Q.M