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Ordinanza — n. 17186/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns abstract non-punishment grounds outside statutory review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17186/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's complaint regarding the lack of motivation for applying a non-punishment ground was not a valid ground for cassation review. The defendant argued that the first-instance court failed to justify why Article 129 of the Code of Criminal Procedure did not apply, but the court noted this was a generic procedural objection rather than a specific challenge to the expression of the defendant's will or the legal qualification of the facts. Consequently, the appeal was rejected as it fell outside the narrow scope of reviewable errors defined by the relevant procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 448 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentence pronounced under Art. 444 is admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the penalty; generic complaints about the absence of motivation for applying a cause of non-punishment are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility cause of non-punishment lack of motivation Art. 444 cod. proc. pen. Art. 448 cod. proc. pen. motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis cod. proc. pen.
Premesso che con sentenza del 7/11/2025 il Tribunale di Bari applicava ad Alessandro Sante Galletta - ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448 cod. proc. pen.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 337 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 7/11/2025 il Tribunale di Bari applicava ad Alessandro Sante Galletta - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

ENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 7/11/2025 il Tribunale di Bari applicava ad Alessandro Sante Galletta - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un anno di reclusione e 3.600 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 337 cod. pen.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3.1. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M