Cassation court dismisses appeal for illegal burning of waste, rejecting merit-based arguments on liability and exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal burning of waste. The appellant challenged the conviction's reasoning regarding liability and the denial of an exemption from punishment based on minor offensiveness. The court rejected these arguments as merit-based criticisms inappropriate for a review of legality, noting the solid motivation of the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 256-bis, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation rejects appeals that attack the substantive reasoning of a lower court judgment on liability or exemption grounds, as such arguments constitute inadmissible lines of merit review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ALTAMURA il 13/12/1997 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;L.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 14/1/2025 la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 21/10/2022 dal locale Tribunale, con la quale Carlo Laddaga era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 256-bis, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità, ribadita senza peraltro procedere alla riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 256, comma 1, stesso decreto, come richiesto dalla difesa. È contestata la motivazione, ancora, per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod . pe n .
3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile; in punto di responsabilità, peraltro, la censura è sviluppata lungo evidenti ed inammissibili linee di merito, non consentite nel giudizio di legittimità.
4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, ha sottolineato che il ricorrente era stato colto nell'atto di bruciare rifiuti non pericolosi (nei termini descritti alla pag. 2 della sentenza), depositati ed accumulati senza alcuna autorizzazione, in maniera rudimentale, all'interno di un fondo recintato di sua proprietà. Ancora, è stato evidenziato che non poteva accedersi alla richiesta difensiva di riqualificazione della condotta, in quanto la norma di cui all'art. 256, comma 1, decreto citato, ha presupposti del tutto diversi da quelli in contestazione, concernendo la gestione di rifiuti non autorizzata (al punto che i due reati possono concorrere.
Si veda Sez. 2, n. 24302 del 19/5/2022, Salkanovic, Rv. 283515); nel caso in esame, invece, era stata riscontrata una combustione illecita dei rifiuti stessi. Con la precisazione, peraltro, che la fattispecie di cui all'art. 256-bis in esame costituisce reato di pericolo concreto e di condotta, per la cui consumazione è irrilevante la verifica del danno all'ambiente (tra le altre, Sez. 3, n. 52610 del 4/10/2017, Sanceilles, Rv. 271359). 4.1. Considerato, di seguito, quanto alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., che la stessa è stata negata dalla Corte di appello ancora con argomento privo di illogicità manifesta, sul presupposto che il quantitativo (6.300 kg.) e la natura dei rifiuti in esame (tra cui materiale plastico e cartucce esauste), insieme alla documentata reiterazione delle condotte contestate, non consentivano di ritenere il fatto come di tenue offensività, né la condotta come occasionale.5.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M