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Ordinanza — n. 17181/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17181/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17181/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza dell'11/9/2025 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa il 16/1/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, riconosceva a Kleo Arapi le circostanze attenuanti generiche con riguardo al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17181/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, decreto citato, nonché in ordine al riconoscimento della continuazione interna ed esterna.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti tossicodipendenza dipendenza da sostanze consumo di stupefacenti recidiva nell'infrazione trattamento residenziale delle dipendenze
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Testo completo

il 08/05/1994 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza dell'11/9/2025 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa il 16/1/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, riconosceva a Kleo Arapi le circostanze attenuanti generiche con riguardo al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, decreto citato, nonché in ordine al riconoscimento della continuazione interna ed esterna.

3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, quanto al riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, citato, che questo è stato escluso in ragione di un'attività di spaccio sicuramente strutturata (peraltro, con numerosissime contestazioni relative a date immediatamente conseguenti, ben 53), nell'ambito della quale l'imputato aveva mostrato notevoli capacità di approvvigionamento, con coordinamento di numerosi soggetti e con la disponibilità di un luogo ove collocare le scorte di stupefacente. Con questo argomento, la Corte di appello ha dunque dato atto di elementi attinenti alle modalità della condotta illecita, ai mezzi con cui veniva esercitata, alle complessive circostanze dell'azione, in ossequio sia al tenore letterale del comma di riferimento, sia all'interpretazione costantemente fattane in sede di legittimità. 4.1.

In ordine, poi, al secondo motivo, in tema di continuazione interna ed esterna, la Corte di appello ha preso le mosse dall'episodio concernente la cessione di tre grammi di cocaina, precisando che non poteva essere considerato di lieve entità alla luce delle considerazioni già richiamate; questa condotta - unica e distinta - è stata poi unita in continuazione con le ulteriori 52, in quanto riconosciute tutte esecutive di un iniziale e medesimo disegno criminoso, alla luce dell'evidente natura, della strettissima contiguità temporale e della immediata vicinanza logistica.

Quanto, poi, al complessivo aumento di pena a titolo di continuazione esterna, questo non risulta invero sproporzionato, atteso che la misura di 6 mesi di reclusione e 1500 euro di multa è stata individuata con riguardo a ciascun capo di imputazione, con la precisazione che gli stessi contengono numerosissimi episodi di cessione di cocaina, così che la sanzione complessiva risulta assai più prossima ai minimi che ai medi edittali. E con l'ulterioreprecisazione che al ricorrente - nonostante una contestazione di tale rilievo - sono state riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche, peraltro nella massima portata.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M