Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific reference to the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were too generic and failed to reference the specific reasoning of the lower court. The appellant challenged the sentencing criteria under Articles 133 and 133-bis of the Penal Code, but the court noted the judgment was solid and addressed the drug trafficking facts comprehensively. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, Art. 133-bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack any reference to the arguments or reasoning employed in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
5/1989 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 6/6/2025 la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi in sede di rinvio, confermava la decisione emessa il 26/6/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, con la quale Younes Makil era stato giudicato colpevole di plurime condotte in continuazione di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen., per mancata indicazione dei criteri di determinazione della pena irrogata.
3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulla questione qui riproposta - risulta del tutto esente dal vizio denunciato e connotata da una motivazione solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. Una motivazione, peraltro, palesemente estranea al motivo di ricorso, formulato in termini generici e privi di qualunque riferimento agli argomenti impiegati nella sentenza impugnata, dunque per ciò solo inammissibile; neppure una considerazione, infatti, si riscontra con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'individuazione della pena base come operata già dal primo Giudice, alla continuazione interna per le 64 cessioni di cocaina effettuate a Francesco Mauriello, oltre che agli aumenti disposti per ulteriori reati satelliti. Così da pervenire, dunque, ad un trattamento sanzionatorio adeguato all'entità dei fatti, come realizzati da una persona attivamente dedita allo spaccio di stupefacenti, con carattere di professionalità e in un ampio arco di tempo.
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M