Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to solid appellate reasoning and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's reduction of the sentence for drug trafficking. The appellant contested the finding of responsibility based on intercepted communications and the lack of proof regarding organizational involvement. The court rejected these claims, citing the robustness of the appellate court's reasoning and the absence of any new evidence or logical flaws in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible when the contested judgment contains solid and adequate reasoning without manifest illogic, and the appellant fails to demonstrate that the lower court's findings are unsupported by the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: MONDINO MICHELE nato a PALERMO il 01/01/1944 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; ( ),RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 13/6/2025 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa il 16/1/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, riduceva nella misura del dispositivo la pena irrogata a Michele Mondino con riguardo al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 100 cod. pen., 73, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 60).
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione della sentenza quanto all'affermazione di responsabilità, non risultando affatto provato che il Mondino avesse partecipato ad aspetti organizzativi o di finanziamento con riguardo all'acquisto della sostanza stupefacente. I medesimi vizi di motivazione, poi, concernerebbero la circostanza aggravante dell'ingente quantità. Infine, è contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.
4. Rilevato, in particolare, che il concorso del ricorrente nella detenzione di stupefacente (e della sostanza da taglio) di cui al capo 60) è stato confermato dalla Corte d'appello alla luce dell'ampio materiale intercettivo in atti, diffusamente riportato, così concludendosi - in doppia conforme con la pronuncia di primo grado - che il Mondino aveva fornito un contributo pieno, attivo e consapevole al reato. Sebbene, infatti, lo stesso non avesse partecipato alla trasferta in Calabria, conclusasi con l'arresto del vettore Nicola Chianello, era risultata chiara la partecipazione alla programmazione ed al reclutamento di quest'ultimo; il ricorrente, peraltro, aveva più volte incontrato i correi Salvatore Lotà e Maurizio Di Fede, al fine di programmare dettagliatamente proprio quella trasferta, individuando i soggetti che potevano fungere da corriere, così come le modalità di occultamento dello stupefacente, la qualità e la quantità di questo.
Era stato proprio il Mondino, peraltro, a convocare il corriere Chianello presso la propria abitazione e a fornirgli, insieme ai citati complici, tutte le indicazioni operative. Infine, la Corte di appello ha riconosciuto "indubbio" il ruolo del ricorrente anche nella fase di finanziamento, come evidenziato dalle conversazioni intercettate tra lui e i citati correi con oggetto la necessità di aiutare economicamente la compagna del corriere arrestato, computando queste somme al costo della perdita subita a seguito del sequestro. 4.1. Rilevato, poi, quanto alla censura concernente la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, che la stessa non ha costituitooggetto di gravame, non potendo, pertanto, essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. 4.2.
Considerato, infine, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello - con argomento essenziale ma completo - ha sottolineato l'assenza di alcun elemento positivamente valutabile. La relativa censura, peraltro, non individua neppure un argomento eventualmente emerso dagli atti ed offerto al Giudice della cognizione al riguardo, ma si limita a considerazioni generiche e prive di un qualunque richiamo istruttorio.
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M6 * FulyziO Mary Sant