Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments lacking specific reference to the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Vincenzo Messina inadmissible. The appellant contested the lower court's confirmation of his conviction for continued crime but failed to provide specific arguments against the appealed decision. The court ruled that the appeal contained only generic considerations applicable to any condemnation, lacking any actual comparison with the numerous arguments presented in the second-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it contains only generic arguments abstractly referable to any condemnation, lacking a specific comparison with the appealed decision and its numerous arguments.
Parole chiave
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o a CANICATTI' il 24/05/1986 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 26/6/2025 la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 15/11/2023 dal Tribunale di Agrigento, con la quale Vincenzo Messina era stato giudicato colpevole del reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità.
3. Considerato che il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto contenente considerazioni del tutto generiche e astrattamente riferibili a ogni pronuncia di condanna, in radicale assenza di un qualunque richiamo alla sentenza impugnata e ai suoi numerosi argomenti. L'evidente mancanza di un effettivo confronto con la decisione di appello, pertanto, priva l'impugnazione dei necessari requisiti di ammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissib P.Q.M