Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing beyond the 45-day appeal deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Claudio Friso inadmissible because it was submitted late. Friso argued for a review of the appellate court's determination of responsibility, but the appeal was filed on November 19, 2025, exceeding the statutory 45-day deadline which expired on November 8, 2025. The court rejected the defense that the filing was timely, noting the sentence was deposited in the registry on August 19, 2025, and thus the appeal period had clearly elapsed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit for appeal, regardless of the presence of the accused in court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato a CHIERI il 25/04/1959 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 10/7/2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa il 14/1/2025 dal locale Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata a Claudio Friso e Paolo Piancastelli (quest'ultimo assolto dal reato di cui al capo 7, perché il fatto non sussiste) con riguardo a numerose contestazioni di cui al d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione Friso, censurando il vizio di motivazione e la violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile per tardività.
4. Evidenziato, in particolare, che la sentenza - pronunciata il 10/7/2025 - è stata depositata in cancelleria il 19/8/2025, dunque nel rispetto dei 60 giorni presi dal Collegio per la stesura della motivazione. Il termine per impugnare - pari a 45 giorni+15 (stante l'assenza dell'imputato in giudizio), ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. - decorreva, dunque, dal 9/9/2025 (non operando la sospensione nel periodo feriale, come da Sez. U, n. 42361 del 20/7/2017, D'Arcangelo) e scadeva 1'8/11/2025. Il ricorso, per contro, è stato depositato il 19/11/2025 (come da annotazione in calce alla sentenza impugnata), dunque tardivamente.
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MMAG)2026 « Fun arta Al e Suritis