Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal and factual arguments under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual grounds supporting their request. The appellant merely asserted violations of law and defects in reasoning without detailing the elements of fact required by the procedural code. Consequently, the court applied the rule that generic motives constitute a cause for inadmissibility, ordering the appellant to pay a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Scripcaru Costei Daniel ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte territoriale, in riforma della sentenza del primo giudice, ha riqualificato il reato ascritto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90 e rideterminato la pena. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e travisamento del fatto e delle risultanze processuali. Il ricorso è inammissibile. L'art. 581 lett c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno e alcuna esposizione degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.
c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M