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Ordinanza — n. 17165/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism and tax data usage, upholding conviction for financial crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17165/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against a conviction for financial crimes, rejecting arguments regarding recidivism and the use of tax data. The court found the lower court's reasoning on prior offenses logical and confirmed that tax assessments serve as valid indicia for proving criminal income. Consequently, the conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.lgs. 74/2000; Art. 616 c.p.p.: The criminal court may legitimately utilize tax authority findings and the 'spesometro' as logical indicia for sentencing, provided they undergo independent judicial evaluation without presumptive weight.

Parole chiave

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financial crimes conviction recidivism assessment tax data admissibility spesometro evidentiary value criminal procedure costs

Disposizioni normative citate

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Art. 4 d.lgs. 74/2000
a dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Gattimolo Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000.
Art. 616 cod. proc. pen.
1 5111Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell 'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 4 d.lgs. 74/2000
a dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Gattimolo Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000.
art. 616 cod. proc. pen
1 5111Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell 'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011
tra le altre, Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011, Rocco, Rv.
Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013
250647 e Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv.
Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019
Sez. 3, n. 7491 del 21/06/1991
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

a dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Gattimolo Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si lamenta dell'erronea applicazione della recidiva, avendo la Corte effettuato delle affermazioni apodittiche e stereotipate. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in ordine all'uso dello spesometro, quale unica fonte di prova.

In ordine al primo motivo si osserva che il giudice a quo, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha evidenziato che i precedenti penali che gravano a carico del ricorrente per fatti non risalenti, come prospettato, anzi commessi a distanza di poco più di 5 anni, della stessa indole, trattandosi di reati in materia finanziaria connessi all'attività lavorativa lecita, denotino una indifferenza a ogni prospettiva rieducativa della pena e manifestino una refrattarietà a cambiare abitudini di vita, indicativa di una maggiore capacità a delinquere.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi relativi alla utilizzabilità, in sede penale, degli esiti degli accertamenti operati in sede tributaria. Va premesso che nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi, ai fini della prova dei reati tributari, delle risultanze degli accertamenti operati in sede tributaria, restando peraltro salva la necessità che il giudice sottoponga ad autonoma valutazione e soppesi accuratamente la valenza dimostrativa degli elementi acquisiti in sede tributaria, al di fuori di qualunque presunzione e di ogni predeterminazione del loro peso probatorio.

E', dunque, per tale ragione che questa Corte ha affermato che il giudice penale può legittimamente avvalersi (v. tra le altre, Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011, Rocco, Rv. 250647 e Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619), dell'accertamento induttivo, effettuato, mediante gli studi di settore, dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile (Sez.3, n. 36207 del 17/04/2019, Rv. 277581). Si è infatti sempre ritenuto che, sebbene i criteri stabiliti per l'accertamento sintetico del reddito imponibile attraverso il così detto "redditometro", non siano per il giudice penale fonti di certezza legale, tuttavia essi possono costituire elementi indiziari corrispondenti a criteri logici, utilizzabili per una corretta motivazione della sentenza di condanna (Sez. 3, n. 7491 del 21/06/1991, Rv. 188181).

Nel caso in disamina, il giudice d'appello ha precisato che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l'accertamento operato dalla polizia giudiziaria è consistito nel raffronto tra i dati effettivi, tratti dalle fatture comunicate allo spesometro dai clienti delle società di cui non è ragionevole dubitare la veridicità, trattandosi di società operative, e la dichiarazione IVA presentata nel 2015, ove non risultavano dichiarate operazioni imponibili per un ammontare superiore a euro 771.000. Pertanto, il giudice a quo, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha esaminato tutti gli elementi probatori acquisiti e effettuato un accertamento concreto del reddito imponibile mediante l'esame incrociato dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate e delle fatture emesse e mai disconosciute dal ricorrente. 1 5111Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell 'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M