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Ordinanza — n. 17163/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against excessive drug trafficking sentence due to lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17163/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the appellant's appeal regarding an excessive drug trafficking sentence. The lower courts confirmed a four-year prison term for importing 200kg of hashish and possessing drugs for sale, rejecting arguments that the penalty was too harsh or poorly motivated. The court ruled the appeal inadmissible under Article 616 of the Criminal Procedure Code because the appellant failed to demonstrate a lack of fault in the inadmissibility determination.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the appellant does not demonstrate a lack of fault in the determination of the cause of inadmissibility, resulting in the loss of the right to contest the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
Criminal Procedure Code Inadmissibility of Appeal Lack of Fault Drug Trafficking Penalty Continuatio Reati Supreme Court Dismissal Procedural Bar

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 81 cod. pen.
La Corte territoriale ha esaminato gli appelli formulati dall'imputato e dal Procuratore generale in ordine all'aumento di pena applicato dal primo giudice a titolo di continuazione, ritenendoli entrambi infondati e ha ritenuto congruo l'aumento di pena applicato dal primo giudice ai sensi dell'art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
La Corte territoriale ha esaminato gli appelli formulati dall'imputato e dal Procuratore generale in ordine all'aumento di pena applicato dal primo giudice a titolo di continuazione, ritenendoli entrambi infondati e ha ritenuto congruo l'aumento di pena applicato dal primo giudice ai sensi dell'art. 81 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

re per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha confermato la condanna alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione per aver importato dal Marocco e trasportato un'ingente quantitativo di stupefacente del tipo hashish dell'ammontare di chilogrammi 200 circa (capo 1) e per aver detenuto al fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana, cocaina, DMT (capo 3). Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e, in particolare, in ordine agli aumenti di pena applicati per i reati in contestazione, lamentando il difetto di motivazione.

Si precisa che il giudice di primo grado ha assunto come reato più grave la violazione prevista nel capo di imputazione sub 3), per il quale è prevista la pena base di anni sei di reclusione e di euro 27.000 di multa, ed applicato l'aumento di anni due e mesi sei di reclusione e 15.000 di multa a titolo di continuazione per il reato satellite sub 1), giungendo alla pena di anni 8, mesi sei di reclusione di euro 42.000 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di anni 5 mesi 8 di reclusione ed euro 28.000 di multa. La Corte territoriale ha esaminato gli appelli formulati dall'imputato e dal Procuratore generale in ordine all'aumento di pena applicato dal primo giudice a titolo di continuazione, ritenendoli entrambi infondati e ha ritenuto congruo l'aumento di pena applicato dal primo giudice ai sensi dell'art. 81 cod. pen., fornendo ampia motivazione in ordine alla capacità criminale del ricorrente, vero artefice di un'articolata operazione di trasporto di ingenti quantità di sostanza stupefacente, condotta in più fasi estremamente organizzata e coinvolgente plurimi soggetti.

La Corte territoriale ha evidenziato anche i precedenti penali specifici, a riprova dell'inserimento del ricorrente nel traffico illecito di stupefacente ad elevato livello, evidenziando anche la programmazione di un ulteriore viaggio per l'importazione di droga, non compiuto a causa dell'emergenza pandemíca, sintomatico di una dedizione stabile non occasionale ad approvvigionamenti assai rilevanti di sostanza. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M