Italian court dismisses appeal regarding admissibility of self-incriminating statements made before formal investigation status. Appeal rejected due to valid use of preliminary information statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a conviction for cocaine trafficking, rejecting the claim that self-incriminating statements were inadmissible. The appellant argued that statements made by the witness, who was found in possession of drugs and subsequently questioned, violated procedural guarantees under Articles 63 and 64 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that because the witness was initially merely an informant and denied drug use, the statements were admissible against third parties but not against the witness himself, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63, 64, 616 c.p.p.; Statements made by a person found in possession of contraband and questioned as an informant, who denies involvement, are admissible against third parties but not against the declarant once they are deemed to have committed a crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la sentenza di condanna per la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 0,25. Il ricorrente lamenta, con unico motivo di ricorso, violazione di legge processuale in relazione agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., posto che i giudici di merito hanno ritenuto utilizzabili le dichiarazioni etero indizianti rese da Francia Gianluca, il quale, fermato dalla polizia giudiziaria, veniva trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina e riferiva di aver appena acquistato la suddetta dose dal Cina.
Assume che le dichiarazioni rese dall'acquirente avrebbero dovuto essere acquisite con le garanzie dettate dall'art. 63 cod. proc. pen., in quanto sussistevano indizi di reato, essendo egli stato trovato in possesso di stupefacente. Peraltro, il Frenza, allorquando la polizia giudiziaria gli chiedeva se fosse assuntore di sostanze stupefacenti, nell'immediatezza aveva negato tale circostanza, sicché veniva interrotto il verbale con l'avvertimento che da quel momento poteva essere considerato persona sottoposta alle indagini. Si ribadisce che, in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum", sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, non rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (Sez. 1, n. 17164 del 30/01/2025, Rv. 288066 - 01).
Inoltre, le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell'assunzione di sommarie informazioni testimoniali e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa, non possono essere utilizzate contro questa, ma possono esserlo nei confronti dei terzi (Sez. 2, n. 43338 del 24/09/2015, Rv. 265071 - 01; Sez.3, n. 10916 del 12/11/2019, Rv. 279859 - 02). Nel caso in disamina, in ordine alla suddetta doglianza, la Corte ha evidenziato che il teste Frenza fu trovato dagli operanti in possesso di una sola dose di cocaina, in relazione alla quale appariva verosimile la detenzione per uso personale.
Pertanto, il Frenza è stato escusso a sommarie informazioni testimoniali. L'esame è stato immediatamente interrotto non appena egli ha affermato di non essere assuntore di stupefacenti, reputandosi che siano emersi indizi di reità a suo carico, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste solo relativamente ai contenuti auto accusatori, mentre le dichiarazioni rese contro terzi sono pienamente utilizzabili. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 1 P.Q.M