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Ordinanza — n. 17156/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for minor drug dealer, rejecting modest profit as insufficient for leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17156/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by Rahim Yassine against his conviction for drug trafficking. The defendant argued that the small profit of 700 euros and the single buyer warranted leniency under Article 62 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that the continuous home-based drug dealing caused significant harm to public health, making the economic loss non-trivial and excluding the mitigating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90: The circumstance of modest profit and single buyer does not preclude conviction for drug trafficking when the activity is continuous and causes significant harm to public health.

Parole chiave

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drug trafficking conviction modest profit defense public health harm Article 62 Penal Code Cassation dismissal home-based dealing mitigating circumstance

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorrente, con unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 numero 4 cod.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, 50660 del 05/10/2017
presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla part.e offesa (Sez.2, 50660 del 05/10/2017 Ud.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

RAHIM YASSINE (CUI: 052TL40) nato il 05/03/1991 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Rahim Yassirtricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal primo giudice per i reati di cui all'art. 73 ,comma 5,D.P.R. 309/90, in relazioni a due cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina effettuate nonostante si trovasse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il ricorrente, con unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 numero 4 cod. pen., in relazione alle quantità assai modeste di cocaina ceduta, al fatto che le vendite avevano un unico acquirente a ragione del modestissimo profitto tratto, pari a euro 700. Si osserva che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla part.e offesa (Sez.2, 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695 ).

Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha ritenuto di escludere la suddetta attenuante in quanto il ricorrente ha posto in essere, presso il suo domicilio, in modo continuativo, attività di spaccio di droga pesante, con conseguente danno non minimale al bene della salute pubblica. Né può ritenersi che un profitto di 700 euro possa essere qualificato come minimale. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M