Ordinanza — n. 17152/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABEN MABROUK MOEZ nato il 03/05/1987 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Ben Mabrouk Moez ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello ha confermato la condanna nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R.309/90. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in relazione al diniego dell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/90, avendo considerato i giudici a quo esclusivamente il dato ponderale senza prendere in considerazione gli elementi ulteriori indicati con l'atto d'appello ai motivi aggiunti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 D.P.R.309/90, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17152/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, D.P.R.309/90. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in relazione al diniego dell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/90, avendo considerato i giudici a quo esclusivamente il dato ponderale senza prendere in considerazione gli elementi ulteriori indicati con l'atto d'appello ai motivi aggiunti.
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BEN MABROUK MOEZ nato il 03/05/1987 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Ben Mabrouk Moez ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello ha confermato la condanna nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R.309/90. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in relazione al diniego dell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/90, avendo considerato i giudici a quo esclusivamente il dato ponderale senza prendere in considerazione gli elementi ulteriori indicati con l'atto d'appello ai motivi aggiunti.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato la significatività del dato ponderale, rinvenuto nella disponibilità del ricorrente pari a grammi 100 lordi di hashish complessivi, e ha anche richiamato i precedenti penali, dai quali ha inferito lo stabile inserimento del ricorrente nel settore del narcotraffico. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.M