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Ordinanza — n. 17150/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of special defense counsel and improper grounds regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17150/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was signed personally by the defendant without a registered special defense counsel. The appellant argued the sentence for illegal drug possession was excessive, but the court ruled that only specific grounds related to the settlement agreement's validity are permissible in cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a settlement judgment is inadmissible if signed personally by the party without a special defense counsel and if it raises grounds regarding the sentencing determination rather than the validity of the settlement.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility special defense counsel requirement settlement agreement grounds sentencing determination limits procedural costs award

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
da: DARANGHI SIMONE nato a FROSINONE il 17/04/2001 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Daranghi Simone ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
da: DARANGHI SIMONE nato a FROSINONE il 17/04/2001 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Daranghi Simone ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

da: DARANGHI SIMONE nato a FROSINONE il 17/04/2001 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Daranghi Simone ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per la detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo cocaina e hashish. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.

Il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro, trattasi di ricorso per cassazione avverso sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIN CANQ. 113fM4 2026 kr • SantM Funet