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Ordinanza — n. 17149/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal court dismisses force majeure defense for unpaid INPS contributions citing normal business risk.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17149/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the appellant's cassation appeal against a conviction for failing to pay INPS contributions. The appellant argued that economic crisis and contract termination constituted force majeure, but the court found this merely normal business risk. The court emphasized the appellant's failure to reduce staff or restructure debts despite prolonged financial difficulties.

Regesto Legislator

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Art. 45 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Economic crisis and contract termination do not constitute force majeure for tax obligations if the debtor failed to take reasonable measures to reduce costs or restructure liabilities.

Parole chiave

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force majeure defense INPS contributions business risk criminal liability economic crisis tax evasion cost reduction measures

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45 cod. pen.
Il ricorrente lamenta violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 45 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 45 cod. pen
Il ricorrente lamenta violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 45 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

da: PAVONE SANTE IVAN nato a SEREGNO il 10/05/1970 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Pavone Sante Ivan ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal giudice di primo grado, in relazione all'omesso versamento dei contributi INPS, dovuti quali ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori. Il ricorrente lamenta violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 45 cod. pen., non avendo il giudice applicato la scriminante della forza maggiore in relazione alla crisi economica in cui versava l'azienda già dagli anni 2018 e 2019 e all'impossibilità di versare i contributi a causa della risoluzione del contratto di manutenzione stipulato con l'unico committente della società e al blocco improvviso dei pagamenti da parte di quest'ultimo Il ricorrente si è attivato per addivenire ad un accordo di ristrutturazione del debito, concordando con l'Agenzia delle Entrate il licenziamento di 30 dipendenti, tuttavia trovandosi nella impossibilità di effettuare il pagamento rateale del debito INPS a causa della crisi di liquidità.

Il motivo è manifestamente infondato, posto che il giudice a quo ha esaminato le doglianze e ha affermato, con motivazione logica e non sindacabile in questa sede, che la crisi economica in cui versava il soggetto obbligato non è sufficiente a dimostrare l'oggettiva impossibilità ad adempiere l'obbligazione, atteso che la risoluzione dei contratti stipulati con i clienti non costituisce imprevedibile e inusuale evento che impedisce lo svolgimento di un'attività economica d'impresa, bensì sono fenomeni che rientrano nel normale rischio di impresa.

Nè risulta dagli atti che il ricorrente abbia posto in essere alcuna condotta volta a ridurre i costi della società e ripianare i debiti. Le difficoltà economiche erano già protratte da diverso tempo e ciononostante il rappresentante legale non aveva ridimensionato il numero del personale che all'epoca costava di 200 unità, nè adoperato altre misure idonee a reperire le risorse da destinare al soddisfacimento degli obblighi fiscali e previdenziali. Ne segue che l'inadempimento dell'obbligazione è da ricondurre a fatti che sono imputabili all'imprenditore e non rientrano nella ipotesi di forza maggiore.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M•C_R\ Il consiglie estedsore tht C A) Il Presidente Mari B 3 2026 An