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Ordinanza — n. 17146/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to renew trial in summary procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17146/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and lacked specific legal arguments as required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a retrial and challenged the reclassification of drug possession, but the Court noted these issues were already fully examined by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) e lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if grounds are generic or if requests for trial renewal in summary proceedings were not properly deduced in the appellate judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility of appeal summary procedure renewal drug possession reclassification procedural violation dipendenza da sostanze stupefacenti traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod.
Art. 581, lett. d) cod. proc. pen.
L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod.
Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.
pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 73, comma 5 DPR 309/1990
art. 73 D.P.R. 309/90
art. 129 cod. proc. pen
Con il terzo motivo lamenta omessa declaratoria di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO PELLEGRINO nato a BENEVENTO il 30/06/1990 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;D'Onofrio Pellegrino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha riqualificato i fatti ai sensi del comma quinto art. 73 D.P.R. 309/90 e rideterminato la pena inflitta. Il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 603 cod. proc pen., non avendo il giudice a quo disposto la rinnovazione del dibattimento.

Con il secondo motivo deduce il vizio della motivazione in relazione al fatto che il ricorrente è assuntore di sostanza stupefacente come risulta dalle iscrizioni al Sert e da documentazione depositata e, pertanto, lo stupefacente era detenuto per finalità di uso personale. Con il terzo motivo lamenta omessa declaratoria di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è generico. L'art. 581 lett c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Le doglianze sono tutte inammissibili, perché riproduttive di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di appello, basate su una ricostruzione alternativa dei fatti, nonché accompagnate dalla deduzione di violazioni di legge palesemente insussistenti, avendo il giudice a quo affermato la penale responsabilità in relazione alla detenzione di vari involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 35 da cui sono ricavabili 150 dosi medie singole, incompatibili con un uso personale anche considerando la necessità di una scorta, ritenendo di qualificare il fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73 DPR 309/1990.

Quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello, si osserva che la doglianza non è stata dedotta in appello e che trattandosi di giudizio abbreviato, la richiesta di rinnovazione è soggetta a limiti. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl cni i re-pstensore DEPOSITATA Il Presidente r , at o IN CANCìt Stasi U(' 113 M G2026